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IMPORTANTI AVVERTENZE LEGALI E TECNICHE PER LA SCELTA E LA CONFIGURAZIONE DEL SUO CAMPER
Ogni camper è ammesso alla circolazione su strada esclusivamente se rientra entro un determinato valore massimo di massa, che non deve assolutamente essere superato su strada. Durante la scelta e la configurazione del suo camper o van (di seguito: «Camper»), pertanto, i limiti tecnici e di legge relativi alla massa del camper sono particolarmente importanti. Durante la configurazione del veicolo, hanno un ruolo decisivo soprattutto per quanto riguarda la scelta dei dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, equipaggia- mento supplementare e opzioni).
La massa del suo camper è disciplinata a livello tecnico e legislativo dal Regolamento di esecuzione UE N° 2021/535 (fino a giugno 2022: Regolamento di esecuzione UE N° 1230/2012), valido per tutti i paesi membri dell’Unione Europea. Per semplificare una scelta e una configurazione del camper che rispettino quanto previsto dalle disposizioni di legge e tecniche, di seguito specifichiamo alcuni termini e specifiche di questo regolamento e indichiamo qualche spunto utile per la configurazione del veicolo e la scelta dei dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, equipaggiamento supplementare e optional) a disposizione nella nostra offerta di fabbrica. La invitiamo a leggere con cura queste informazioni prima di configurare e ordinare il suo veicolo. I nostri concessionari sono a disposizione per aiutarla a scegliere gli accessori e configurare il suo camper.
1. MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMISSIBILE A PIENO CARICO
La massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico è la massa massima ammissibile del suo camper, indicata dal costruttore e variabile in funzione della disposizione interna (ad es. 3.500 kg, 4.500 kg). Questa massa è specificata nella carta di circolazione. Il valore della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico per ogni disposizione interna è indicata tra i dati tecnici sulla nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).
La massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico del veicolo (ad es. 3.500 kg) non deve essere assolutamente superata quando il veicolo è in marcia. Viaggiare con un veicolo che supera la massa massima tecnicamente ammissibilea pieno carico costituisce reato ed è soggetto a sanzioni. Pertanto raccomandiamo con urgenza di verificare e sincerarsi prima di ogni viaggio di non superare la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico (ad es. 3.500 kg).
2. MASSA IN ORDINE DI MARCIA
La massa in ordine di marcia corrisponde al peso (a vuoto) del veicolo con l’equipaggiamento di serie montato in fabbrica (compresi lubrificanti, attrezzi, kit di emergenza pneumatici e serbatoio del carburante pieno al 90%), oltre alla massa nominale del conducente, fissata per legge a 75 kg.
La massa in ordine di marcia comprende in sintesi le seguenti voci:
La massa in ordine di marcia pertanto è la configurazione base del modello di veicolo da lei scelto con le attrezzature di serie più un peso fisso stabilito per legge di 75 kg per il conducente. Questa massa cambia in base ai dispositivi opzionali scelti (pacchetti di equipaggiamenti, equipaggia mento supplementare, optional).
Il valore della massa in ordine di marcia è riportata per ogni disposizione interna sulla nostra documentazione di vendita (ad es. sui listini prezzi).
È importante che il valore riportato sulla nostra documentazione di vendita per la massa in ordine di marcia sia un valore standard calcolato nella procedura di omologazione e verificato dalle autorità . È possibile e ammesso per legge che la massa in ordine di marcia differisca da quella del veicolo consegnato per via di tolleranze di produzione che deviano dal valore nominale riportato sulla documentazione di vendita. La tolleranza ammessa per legge è di ± 5 %. Con questo valore, il legislatore europeo tiene conto del fatto che eventuali variazioni di peso dei componenti di fornitura esterna o dovuti al processo di lavorazione o ancora dalle intemperie potrebbero comportare determinate variazioni della massa in ordine di marcia. La preghiamo di tenerne conto nella scelta e nella configurazione del suo camper.
Per comprendere meglio queste variazioni di massa (ammissibili) dovute al processo produttivo, riportiamo qui un esempio:
Massa in ordine di marcia secondo la documentazione di vendita: | 2.900 kg |
Tolleranza ammissibile per legge di ± 5 %: | 145 kg |
Intervallo ammissibile per legge della massa in ordine di marcia: | 2.755 bis 3.045 kg |
L’intervallo effettivo ammesso per la massa in ordine di marcia è indicato tra i dati tecnici accanto a ogni disposizione interna nella nostra documentazione di vendita. In qualità di costruttori è nostra cura fare in modo che le differenze di massa dovute alla produzione siano mantenute entro un livello minimo e inevitabile. Le differenze in eccesso e in difetto, comunque comprese entro i limiti di tolleranza ammissibili, si hanno quindi soltanto raramente. Nonostante le ottimizzazioni tecniche del processo di produzione, tuttavia, non è possibile evitarle del tutto.
Per sincerarsi che tutti i veicoli consegnati rientrino nei margini di tolleranza ammessi dalla legge, la massa reale del veicolo e il rispetto della tolleranza di ± 5 % vengono controllati da noi in qualità di costruttori alla fine della linea di produzione attraverso la pesatura del veicolo. La massa effettiva del suo veicolo risultante a fine linea di produzione viene comunicata sia a lei che al concessionario. In questo modo riceverà informazioni del tutto trasparenti su eventuali differenze di massa reali del suo veicolo rispetto ai valori teorici.
3. NUMERO MASSIMO DEI POSTI A SEDERE AMMESSI / MASSA DEI PASSEGGERI
Il numero massimo dei posti a sedere ammessi durante il viaggio è stabilito dal costruttore nella procedura di omologazione. La massa dei passeggeri si evince dal numero massimo di posti a sedere ammessi. La massa dei passeggeri per ogni posto a sedere omologato previsto dal costruttore equivale a 75 kg, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. Anche in questo caso si tratta di un valore fisso previsto per legge. Dato che la massa del conducente, anch’essa pari a 75 kg, è già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. punto 2), non è da considerare nella massa dei passeggeri. In un camper con quattro posti a sedere ammessi, la massa dei passeggeri si calcola nel seguente modo: 3 x 75 kg = 225 kg.
L’indicazione del numero massimo ammissibile di posti a sedere nella documentazione di vendita si riferisce alla massa del veicolo in condizioni di serie, senza dispositivi opzionali (per li dispositivi opzionali v. punto 4.) e indica il numero massimo possibile di accompagnatori che possono sedersi a bordo durante il viaggio.
Il numero di questi posti a sedere tuttavia dipende dalla massa e dalla distribuzione del carico sugli assi. Pertanto, potrebbe ridursi in caso di installazione di dispositivi opzionali (ad es. scegliendo pacchetti di equipaggiamento, equipaggiamenti speciali e optional), ovvero, a seconda del modello, potrebbe essere raggiunto soltanto con un aumento della massa ammissibile e/o togliendo dispositivi opzionali.
4. MASSA EFFETTIVA E DISPOSITIVI OPZIONALI
La massa in ordine di marcia (v. punto 2.) e la massa dei dispositivi opzionali montati in fabbrica sul veicolo specifico (pacchetti di equipaggiamento, equipaggiamento supplementare, optional) vengono denominati insieme massa effettiva del veicolo.
A massa effettiva per il suo veicolo dopo la consegna è indicata al punto 13.2 del Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) che le viene dato dal concessionario contestualmente alla consegna del veicolo.
Si noti che anche la massa effettiva indicata nel Certifi – cato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) equivale a un valore standardizzato. Dato che per la massa in ordine di marcia, come elemento della massa effettiva, si applica una tolleranza di legge di ± 5 % (v. punto 2.), anche la massa effettiva può differire rispetto al valore nominale indicato.
I cosiddetti dispositivi opzionali comprendono, secondo la definizione di legge, tutte le caratteristiche opzionali non comprese tra le attrezzature di serie, che possono essere aggiunte al veicolo in fabbrica sotto la responsabilità del costruttore su ordinazione del cliente (ad es. veranda, portabiciclette o portamoto, impianto SAT, impianto fotovoltaico, forno, ecc.). Le masse delle singole caratteristiche e dei pacchetti ordinabili, degli equipaggiamenti, delle dotazioni speciali e delle opzioni si trovano sulla nostra documentazione di vendita. Non appartengono alle dotazioni speciali in questo senso gli altri accessori montati dal concessionario o dal cliente dopo la consegna del veicolo uscito di fabbrica.
5. MASSA MASSIMA STABILITA DAL COSTRUTTORE PER I DISPOSITIVI OPZIONALI E LA MASSA UTILE
Dato che anche l’installazione dei dispositivi opzionali è soggetta a limiti tecnici e di legge, per ogni tipo di disposizione interna e veicolo, in qualità di costruttori stabiliamo la massa massima dei dispositivi opzionali che possono essere installati in aggiunta alle attrezzature di serie del veicolo (tramite la scelta di un pacchetto di caratteristiche e/o dotazioni speciali). Questo valore non deve mai essere superato durante la fase di scelta e configurazione del suo veicolo. La massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali è riportata sulla nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).
Con la massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali si intende fare in modo che la cosiddetta massa utile minima prevista per legge sia disponibile alla consegna di un veicolo anche concretamente per il carico utile. Le dotazioni opzionali possono dunque essere ordinate dal cliente e montate in fabbrica soltanto nella misura in cui rimanga una massa utile, ovvero libera, sufficiente per i bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che questo comporti il superamento della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico.
La massa utile si calcola sottraendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile (di cui al punto 1.) la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo la documentazione di vendita, di cui al punto 2.), la massa dei passeggeri (di cui al punto 3.) e la massa massima stabilita dal costruttore per le dotazioni opzionali.
Per i camper, il legislatore europeo stabilisce una massa utile minima fissa da lasciare libera per i bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. La massa utile minima si calcola come segue:
Massa minima in kg ≥ 10 * (n + L) |
Con: «n» = numero massimo di passeggeri oltre al conducente e «L» = lunghezza totale del veicolo in metri (compresa la posizione dopo decimale). |
Ad esempio, per un camper con una lunghezza di 7 m e 4 posti a sedere ammissibili (compreso il conducente), la massa utile minima risulta: 10 kg * (4 + 7) = 110 kg. |
Durante la configurazione del suo camper, dovrà prestare attenzione a raggiungere la massa utile minima.
Per rispettare la massa utile minima, per ogni modello di veicolo è prevista una combinazione massima ordinabile di dispositivi opzionali. Nell’esempio sopra, con una massa utile minima di 110 kg, si evince che la massa totale dei dispositivi opzionali, considerando un veicolo con quattro posti a sedere ammissibili (compreso il conducente) e una massa in ordine di marcia di 2.900 kg, non può superare i 265 kg:
3500 kg | Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico |
– 2.929 kg | Massa in ordine di marcia |
– 3*75 kg | Massa dei passeggeri |
– 110 kg | Massa utile minima |
= 265 kg | Dispositivi opzionali |
Si noti che questo calcolo del valore standard si evince dal valore standard indicato sulla procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia senza considerare le differenze ammesse nella massa in ordine di marcia (v. punto 2.). Se si raggiunge o ci si avvicina alla massa massima ammissibile per i dispositivi opzionali, che nell’esempio equivale a 265 kg, può succedere che, a fronte di un superamento entro i limiti ammissibili della massa in ordine di marcia, si ottenga una massa utile minima di 110 kg calcolata sulla base del valore standard della massa in ordine di marcia, ma che di fatto non vi sia una massa utile effettivamente disponibile.
Anche per questo caso presentiamo un calcolo esemplifica – tivo di un veicolo con quattro posti a sedere consentiti con massa in ordine di marcia effettiva superiore di 1% al valore nominale:
3500 kg | Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico |
– 2.929 kg | Massa reale del veicolo in ordine di marcia (+ 1 % rispetto alla massa di 2.900 kg indicata sulla documentazione di vendita) |
– 3*75 kg | Massa dei passeggeri |
– 265 kg | Massa dei dispositivi opzionali |
= 81 kg | Carico utile effettivo (< massa utile minima di 110 kg); nell’esempio, la massa utile minima non viene raggiunta per 29 kg |
Per evitare una situazione simile di mancato raggiungimento della massa utile minima, il costruttore prevede una massa per i dispositivi opzionali ordinabili più contenuta, diversa in base alla disposizione interna. La limitazione dei dispositivi opzionali deve assicurare che la massa utile minima, ovvero la massa libera prescritta per legge per i bagagli e altri accessori, sia effettivamente disponibile sui veicoli consegnati dal costruttore.
Dato che la massa reale del veicolo si conosce soltanto al momento della pesatura a fine linea di produzione, non è possibile escludere del tutto che in rari casi eccezionali, nonostante le limitazioni dei dispositivi opzionali, si possa verificare una situazione in cui a fine linea non sia più possi-bile garantire la massa utile minima. Per rispettare la massa utile minima anche in questi casi, prima di consegnare il veicolo, il costruttore insieme al concessionario e al cliente verifica ad esempio se aumentare la massa del veicolo, oppure se ridurre i posti a sedere ammissibili o ancora se togliere alcuni dei dispositivi opzionali con il fine di ridurre la massa, in modo da consegnare sempre soltanto veicoli che offrano al cliente la massa utile minima prevista per legge. Le masse dei dispositivi opzionali offerti sono riportati sulla documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi.).
Il peso aggiuntivo dei dispositivi opzionali (tutte le caratteristiche non comprese nell’attrezzatura di serie) aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dispositivi opzionali scelti), riducendo così la massa utile. Il valore indicato indica il peso aggiuntivo rispetto all’attrezzatura di serie per ogni disposizione interna. La massa complessiva dei dispositivi opzionali scelti (pacchetti, equipaggiamento supplementare, dotazioni speciali e optional) non deve superare la massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali.
6. EFFETTI DELLE TOLLERANZE DELLA MASSA IN ORDINE DI MARCIA SULLA MASSA UTILE
Indipendentemente dalla massa utile minima, occorre anche ricordare che le inevitabili differenze della massa in ordine di marcia dovute alla produzione si ripercuotono in modo speculare sulle riserve di carico residue:
se il nostro veicolo esemplificativo (cfr. punto 5.) viene ordinato ad es. con dispositivi opzionali con massa totale di 150 kg, sulla base del valore standard per la massa in ordine di marcia si ottiene una massa utile nominale di 225 kg. La capacità di carico effettiva può però differire da questo valo – re per via dei margini di tolleranza. Se la massa in ordine di marcia del veicolo risulta maggiorata entro il valore ammissibile di 1 % rispetto a quanto riportato sulla documentazione di vendita, la massa utile di 225 kg si riduce a 196 kg:
3.500 kg | Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico |
– 2.929 kg | Massa reale del veicolo in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa di 2.900 kg indicata sulla documentazione di vendita) |
– 3*75 kg | Massa dei passeggeri |
– 150 kg | Dispositivi opzionali ordinati per il veicolo concreto configurato |
= 196 kg | Effettiva massa utile |
Affinché la massa utile sia effettivamente garantita, quando si sceglie la configurazione del veicolo occorre calcolare preventivamente le tolleranze possibili e ammissibili nella massa in ordine di marcia. Raccomandiamo di pesare il camper prima di ogni viaggio su una pesa non automatica tenendo conto del peso individuale dei passeggeri, in modo da essere certi di non superare la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico e la massa massima tecnicamente ammissibile sugli assi.
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